Art. 42

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il fondo di cui all' della legge 30 gennaio 1963, n. 70, occorrente per il pagamento delle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 15 miliardi.
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