Art. 46
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
I pagamenti sul capitolo n. 188 dello Stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'anno finanziario 1966, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
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