Art. 19
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Alle spese di cui ai capitoli nn. 2931, 3248, 3249 e 3364 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410.
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