Art. 14

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.
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