Art. 16
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2411, 3481, 3480, 3491, 524, 3525 e 3526 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
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