Art. 13

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1966, buoni ordinari del tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1965 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini del collocamento dei buoni ordinari del tesoro.
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