Art. 11
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1966, in lire 12 milioni.
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