Art. 5

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1966.
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