Art. 11 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 11

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1966, in lire 12 milioni.
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