Art. 56
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, è autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1.465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, la spesa di lire 4.000.000.000 di cui lire 500 milioni per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle province, dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto stesso ( della citata legge 3 dicembre 1964 n. 1259), nonchè per le espropriazioni delle aree ( della medesima legge n. 1259) e lire 3 miliardi e 500.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto ( della legge-5 ottobre 1962, n. 1431 e legge 3 dicembre 1964, n. 1259).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.
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