Art. 55

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
È autorizzata per l'anno finanziario 1966 la spesa di lire 1.200.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
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