Art. 62

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1966, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unità di personale dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141.
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