Art. 65
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 35.600.000.000.
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