Art. 64

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sul fondi dei conti correnti postali, di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 222.240.839.000 estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1966 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 10 gennaio 1963. Per gli stessi scopi l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la parte di fabbisogno non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti. I mutui di cui sopra saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da, stipularsi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuati con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso. L'onere relativo alle anticipazioni ed ai mutui di cui al presente articolo farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
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