Art. 65 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 65

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 35.600.000.000.
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