Art. 54

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Sono, altresì, stabiliti, per l'anno finanziario 1966, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a: 1°) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000; 2°) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del 1° comma, dell' e del 1° comma dell' della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 1.720.000.000, di cui: a) per opere stradali ai sensi dell' della citata legge n. 589 e dell' della, legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 230.000.000 destinate, per lire 115.000.000 all'Italia meridionale e insulare; b) per opere marittime ai sensi dell' della citata legge n. 589, lire 30.000.000; c) per opere elettriche ai sensi dell' della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, numero 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 110.000.000, destinate per lire 55.000.000 all'Italia meridionale e insulare; d) per opere igieniche indicate agli della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.300.000.000 destinate, per lire 650 milioni all'Italia meridionale e insulare; e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall' della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 50.000.000; 3°) contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000;
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