Art. 15 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 15

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Per l'anno finanziario 1966 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro. Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell' della legge 29 novembre 1957, n. 1155 6 dell'. n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218#art-15