ConvenzioneParte III

Art. 13

In vigore dal 27 feb 1963
a) Ogni Governo partecipante alla presente Convenzione o ogni impresa interessata può inoltrare al Tribunale istituito dall' ricorsi contro le decisioni: i) relative all'applicazione dell'; l'omissione di decisione entro un termine di due mesi su una domanda di esame o di approvazione equivale ad una decisione di rigetto; ii) che prescrivono una o più delle misure previste dall' (b). b) Se adito con ricorso ai sensi del paragrafo precedente, il Tribunale statuisce in ordine alla conformità della decisione impugnata con le disposizioni della presente Convenzione, dei regolamenti di sicurezza e degli accordi di cui all'. Se il Tribunale riconosce che la decisione impugnata è contraria alle dette disposizioni, il Comitato di Direzione deve adottare le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione del Tribunale. c) Il Tribunale può porre a carico dell'Agenzia la riparazione del pregiudizio eventualmente subito per effetto della decisione impugnata. d) Ogni impresa può inoltre chiedere ai Tribunale di ordinare all'Agenzia di riparare il pregiudizio anormale che essa ha subito a seguito di un'ispezione effettuata in base all'.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-13

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