Convenzione›Parte II
Art. 11
In vigore dal 27 feb 1963
a) Le ispezioni sono effettuate in base ad un ordine di missione, emesso dall'Ufficio di controllo, con l'elenco degli impianti da controllare.
b) Il Governo interessato deve in ogni caso essere preavvisato del controllo da effettuarsi, senza Che il preavviso indichi gli impianti sui quali verrà effettuato il controllo.
c) Se il Governo interessato lo richiede, gli ispettori
internazionali sono accompagnati da rappresentanti di detto Governo, purche gli ispettori non siano per tale fatto ritardati o comunque ostacolati nell'esercizio delle loro funzioni.
d) Gli ispettori internazionali sono incaricati di richiedere la
presentazione e verificare la contabilità delle materie grezze e delle materie fissili speciali di cui all' (c) e di valutare se gli obblighi risultanti dalle disposizioni della presente Convenzione, nonché dagli accordi conclusi con il Governo o i Governi interessati, sono rispettati. Gli ispettori informano l'Ufficio di controllo di qualsiasi infrazione.
e) In caso di opposizione all'esecuzione di un provvedimento
d'ispezione l'Ufficio di controllo può chiedere al Presidente del Tribunale di cui all' un mandato che assicuri l'esecuzione del provvedimento di ispezione nei confronti dell'impresa interessata. Il Presidente del Tribunale decide nei termine di tre giorni. Tale decisione non pregiudica la pronuncia del Tribunale sui ricorsi riguardanti lo stesso caso, che potrebbero essere successivamente proposti in virtù dell'.
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