Convenzione›Parte I
Art. 3
In vigore dal 27 feb 1963
L'Agenzia esplicherà, nei confronti di qualsiasi impresa o
impianto sottoposti al controllo, nei limiti fissati dai regolamenti di sicurezza previsti dall', le funzioni ed i diritti seguenti:
a) esaminare i progetti degli impianti e dell'attrezzatura
specializzati, compresi i reattori nucleari, unicamente allo scopo di accertare che essi renderanno possibile l'esercizio efficace del
controllo previsto dalla presente Convenzione
b) approvare i procedimenti per il trattamento chimico delle
materie irradiate unicamente al fine di garantire la realizzazione dello scopo precisato all';
c) esigere la tenuta e la presentazione di dati operativi allo
scopo di facilitare la contabilita delle materie grezze e delle materie fissili speciali utilizzate o prodotte dall'impresa o dall'impianto;
d) domandare e ricevere rapporti sul pregresso dei lavori.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-3