ConvenzioneParte I

Art. 6

In vigore dal 27 feb 1963
I Governi partecipanti alla presente Convenzione saranno tenuti ad assicurare l'esecuzione nelle misure prescritte in base al paragrafo (b) dell', dei mandati rilasciati dal Presidente del Tribunale in base all' (e) e, ove sia il caso, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di esse.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-6

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