ConvenzioneParte II

Art. 10

In vigore dal 27 feb 1963
a) Il Comitato di Direzione è competente ad adottare tutte le decisioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione ed in particolare: i) approva il Regolamento interno dell'Ufficio di controllo; ii) approva i regolamenti di sicurezza; iii) conclude, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, gli accordi con i Governi interessati; iv) prescrive, ove sia il caso, le misure previste dall' (b). b) Le decisioni del Comitato di Direzione relative all'applicazione della presente Convenzione sono adottate all'unanimità dei membri presenti e votanti. Tuttavia, le decisioni prese in base al paragrafo (a) (iv), del presente articolo sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Direzione, escluso il membro che rappresenta il Governo sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo