Convenzione›Parte II
Art. 10
In vigore dal 27 feb 1963
a) Il Comitato di Direzione è competente ad adottare tutte le
decisioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione ed in particolare:
i) approva il Regolamento interno dell'Ufficio di controllo;
ii) approva i regolamenti di sicurezza;
iii) conclude, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, gli
accordi con i Governi interessati;
iv) prescrive, ove sia il caso, le misure previste dall' (b).
b) Le decisioni del Comitato di Direzione relative all'applicazione
della presente Convenzione sono adottate all'unanimità dei membri presenti e votanti. Tuttavia, le decisioni prese in base al paragrafo (a) (iv), del presente articolo sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Direzione, escluso il membro che rappresenta il Governo sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-10