Convenzione›Parte I
Art. 5
In vigore dal 27 feb 1963
a) L'Agenzia avrà il diritto e la responsabilità di inviare nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, ispettori designati da essa dopo consultazione con il Governo o i Governi interessati i quali, in qualsiasi momento, avranno accesso in ogni luogo, a tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti sottoposti al controllo, e a tutti gli elementi d'informazione, necessari per la contabilità delle materie grezze e materie fissili speciali sottoposte al controllo e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, nonché dagli accordi conclusi dall'Agenzia con il Governo o i Governi interessati.
b) Nel caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati,
l'Agenzia potrà chiedere che siano adottati i provvedimenti necessari a porre rimedio a tale situazione; se essi non sono adottati entro un ragionevole termine, l'Agenzia potrà prescrivere il ricorso ad una o più delle seguenti misure:
i) interruzione o cessazione delle consegne di materie,
attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sottoposti alla sua sorveglianza;
ii) restituzione delle materie e delle attrezzature fornite
dall'Agenzia o sottoposte alla sua sorveglianza.
Storico versioni
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