Convenzione›Parte II
Art. 9
In vigore dal 27 feb 1963
a) Le decisioni dell'Ufficio di controllo sono adottate, salvo
disposizione in contrario del proprio Regolamento interno, a maggioranza dei membri.
b) L'Ufficio di controllo è assistito da un personale
internazionale che comprende il Direttore del controllo, nonché gli agenti amministrativi e tecnici necessari all'espletamento dei compiti dell'Ufficio di controllo e, in particolare, un corpo di ispettori internazionali. Gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale fanno parte del personale dell'Organizzazione.
c) Senza pregiudizio della responsabilità diretta che essi hanno nei confronti dell'Agenzia, gli ispettori e gli altri membri del personale internazionale sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a conservare il segreto sui fatti e sulle informazioni di cui essi siano venuti a conoscenza durante l'esercizio delle loro funzioni. Qualsiasi infrazione sarà passibile, nei territori sottoposti alla giurisdizione dei Governi partecipanti alla presente Convenzione, delle pene previste dalle disposizioni in vigore in detti territori in materia di violazione del segreto professionale, qualunque sia la nazionalità dell'autore dell'infrazione.
d) L'Organizzazione è tenuta a riparare i danni ingiustificati
causati dall'Agenzia o dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-9