ConvenzioneParte I

Art. 4

In vigore dal 27 feb 1963
a) Le materie, fissili speciali recuperate o ottenute da materie grezze o da materie fissili speciali sottoposte al controllo dovranno essere impiegate esclusivamente a scopi pacifici, sotto il controllo dell'Agenzia, per lavori di ricerca o in reattori, che saranno precisati dal Governo o dai Governi interessati. b) Ogni eccedenza di materie fissili speciali ricuperate o ottenute, che superi i quantitativi necessari agli impieghi indicati qui sopra, resterà sottoposta al controllo dell'Agenzia, la quale potrà richiederne il deposito presso l'Agenzia o in altri magazzini controllati o controllabili dall'Agenzia stessa, a condizione che, successivamente, le materie fissili speciali depositate nel modo suddetto siano restituite senza indugio agli interessati dietro loro richiesta, per essere utilizzate da essi alle condizioni sopra descritte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo