ConvenzioneParte II

Art. 8

In vigore dal 27 feb 1963
a) L'Ufficio di controllo è competente per: I) elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalità tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese; II) preparare le clausole relative all'applicazione dei regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati; III) vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, nonché degli accordi di cui al comma precedente; IV) esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterrà che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre al Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere. b) L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attività.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-8

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