Convenzione›Parte II
Art. 8
In vigore dal 27 feb 1963
a) L'Ufficio di controllo è competente per:
I) elaborare i regolamenti di sicurezza che fissano le modalità tecniche del controllo per i differenti tipi di imprese;
II) preparare le clausole relative all'applicazione dei
regolamenti di sicurezza che figureranno negli accordi conclusi con i Governi interessati;
III) vegliare al rispetto degli obblighi risultanti dalla
presente Convenzione, nonché degli accordi di cui al comma precedente;
IV) esaminare i rapporti relativi all'esercizio del controllo e, nel caso in cui l'Ufficio riterrà che siano state commesse infrazioni, chiedere che siano adottati i necessari provvedimenti per rimediare alla situazione e proporre al Comitato di Direzione, ove necessario, le misure da prescrivere.
b) L'Ufficio di controllo informa il Comitato di Direzione di
qualsiasi infrazione che esso ritiene sia stata commessa e gli rimette periodicamente un rapporto sull'insieme delle sue attività.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-8