Convenzione›Parte III
Art. 12
In vigore dal 27 feb 1963
a) È istituito un Tribunale formato da sette giudici indipendenti designati per un periodo di cinque anni con decisione del Consiglio o, in mancanza, mediante estrazione a sorte da una lista comprendente un giudice proposto da ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione.
b) Se il Tribunale non comprende giudici della nazionalità di una delle parti nella controversia proposta al Tribunale, il Governo interessato può designare una persona di sua scelta, quale giudice suppletivo per tale controversia.
c) L'organizzazione del Tribunale e lo statuto dei giudici saranno regolati conformemente al Protocollo allegato alla presente Convenzione.
d) Il Tribunale adotta il proprio Regolamento di procedura che
viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.
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