ConvenzioneParte IV

Art. 17

In vigore dal 27 feb 1963
I fini militari di cui all' comprendono la utilizzazione delle materie fissili speciali in armi da guerra ad esclusione dell'utilizzazione in reattori per la produzione di elettricità, o di calore, o per la propulsione.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-17

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