ConvenzioneParte IV

Art. 22

In vigore dal 27 feb 1963
Il Segretario Generale dell'Organizzazione darà comunicazione a tutti i Governi partecipanti alla presente Convenzione del ricevimento degli strumenti di ratifica e di adesione. Notificherà altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-22

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