Protocollo›Parte IV
Art. 4
In vigore dal 27 feb 1963
a) I giudici godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da
essi compiuti in veste ufficiale. Essi continuano a godere di tale immunità dopo la cessazione delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere la immunità.
b) I giudici non possono essere rimossi dalle loro funzioni che
allorquando, a giudizio unanime degli altri giudici, essi abbiano cessato di rispondere alle condizioni richieste per la loro designazione ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
c) Il giudice che sia interessato alle deliberazioni e decisioni
previste dal presente articolo, non partecipa ad esse.
Storico versioni
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