Protocollo›Parte IV
Art. 3
In vigore dal 27 feb 1963
a) I giudici vengono scelti tra le personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.
b) I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna
questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualità di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.
c) Il Tribunale non potrà comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
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