ConvenzioneParte IV

Art. 21

In vigore dal 27 feb 1963
a) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. b) La presente Convenzione, entrerà in vigore dal momento in cui almeno dieci firmatari avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Per i firmatari che la ratificheranno successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica. c) Tuttavia, l'applicazione della presente Convenzione nei territori dei Paesi membri della Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sarà subordinata alla conclusione dell'Accordo previsto dallo (a), salvo - senza pregiudizio delle condizioni che saranno fissate dal predetto Accordo - quanto riguarda l'applicazione di essa agli impianti situati nell'ambito delle imprese comuni.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-21

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