Convenzione›Parte IV
Art. 19
In vigore dal 27 feb 1963
a) Ogni Governo di un Paese membro o associato dell'Organizzazione non firmatario della presente Convenzione potrà, a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione.
b) Ogni Governo di qualsiasi altro Paese non firmatario della
presente Convenzione potrà, a condizione che faccia parte dell'Agenzia, aderirvi mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione e con l'accordo unanime dei Membri della Organizzazione. L'adesione prenderà effetto a partire dalla data di tale accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-19