ConvenzioneParte III

Art. 15

In vigore dal 27 feb 1963
a) I ricorsi presentati al Tribunale debbono essere introdotti, nei casi previsti dal paragrafo (a) dell', entro il termine di due mesi a partire dalla notifica della decisione impugnata, o, negli altri casi, entro il termine di tre anni a partire dal momento in cui l'impresa sia venuta a conoscenza dei fatti che le danno diritto al risarcimento. b) Salvo quanto disposto dal paragrafo seguente, i ricorsi presentati davanti al Tribunale non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può, ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano. c) I ricorsi presentati al Tribunale contro le decisioni adottate in base all' (b) (ii) hanno effetto sospensivo. Tuttavia, il Tribunale può ordinare l'esecuzione immediata della decisione se richiestone da qualsiasi Governo partecipante alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-15

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