ConvenzioneParte IV

Art. 18

In vigore dal 27 feb 1963
a) Per "materie fissili speciali" si intende il plutonio 239, l'uranio 283, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, qualsiasi materiale che contenga uno o più degli isotopi suddetti, e qualsiasi altra materia fissile che il Comitato di Direzione designerà di volta in volta. Tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze. b) Per "uranio arricchito in uranio 235 o 233" si intende l'uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia entrambi i detti isotopi in quantità tali che il rapporto tra la somma dei due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto fra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale. c) Per "materie grezze" si intende l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova, in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutti i materiali summenzionati sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei materiali summenzionati in concentrazioni che il Comitato di Direzione fisserà di volta in volta e qualsiasi altra materia che il Comitato di Direzione designerà di volla in volta. d) Per "materie" si intendono le materie grezze e le materie fissili speciali.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-18

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