ConvenzioneParte IV

Art. 16

In vigore dal 27 feb 1963
a) Un accordo verrà stipulato fra l'Organizzazione e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) per fissare le condizioni alle quali sarà esercitato, da parte degli organi competenti dell'EURATOM, su delega dell'Agenzia, al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione sui territori ai quali si applica il Trattato, firmato a Roma, il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), il controllo previsto dalla presente Convenzione. La Commissione Europea istituita dal detto Trattato sarà investita delle proposte in merito sin dal momento della sua costituzione, al fine di raggiungere un accordo nel più breve termine. b) Un accordo potrà ugualmente essere concluso tra l'Organizzazione e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica per definire la cooperazione da instaurare fra le due istituzioni.
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