Convenzione›Parte IV
Art. 20
In vigore dal 27 feb 1963
Ciascun Governo partecipante alla presente Convenzione può mettere
fine all'applicazione di essa nei propri confronti, mediante preavviso di un anno al Segretario Generale dell'Organizzazione, senza tuttavia che il suo ritiro possa far cessare il controllo esercitato sulle materie anteriormente fornitegli dall'Agenzia o sotto la sorveglianza di essa.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-20