Protocollo›Parte IV
Art. 2
In vigore dal 27 feb 1963
a) La designazione dei giudici, prevista dall' (a) della
Convenzione, verrà effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata, in vigore della Convenzione; le designazioni successive verranno effettuate entro i sei mesi successivi a ciascuna vacanza.
b) I seggi che si rendono vacanti verranno coperti, con la stessa procedura seguita per la prima designazione, per la residua durata del mandato.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-2