ProtocolloParte IV

Art. 7

In vigore dal 27 feb 1963
a) Il presidente convoca il Tribunale quando è necessario. b) Il Tribunale si riunisce presso la sede dell'Organizzazione. c) Il presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso di impedimento, ovvero allorchè il presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti, la presidenza è assunta dal giudice più anziano.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-7

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