Protocollo›Parte IV
Art. 7
In vigore dal 27 feb 1963
a) Il presidente convoca il Tribunale quando è necessario.
b) Il Tribunale si riunisce presso la sede dell'Organizzazione.
c) Il presidente presiede alle deliberazioni del Tribunale. In caso
di impedimento, ovvero allorchè il presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti, la presidenza è assunta dal giudice più anziano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-7