Protocollo›Parte IV
Art. 11
In vigore dal 27 feb 1963
a) Testimoni ed esperti potranno essere intesi alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
b) I testimoni e gli esperti possono essere intesi sia sotto
vincolo di giuramento secondo la formula di procedura sia secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimonio o dell'esperto.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-11