ProtocolloParte IV

Art. 10

In vigore dal 27 feb 1963
a) I Paesi membri e l'Organizzazione sono rappresentati dinanzi al Tribunale da un agente nominato per ogni caso. L'agente può essere assistito dinanzi al Tribunale da consulenti legali o da avvocati. b) Le altre parti possono essere rappresentate da persone abilitate al patrocinio dinanzi ad un Tribunale di uno dei Paesi membri. c) Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati di cui al presente articolo godono dell'immunità di giurisdizione per le parole pronunciate e per gli scritti da essi presentati, in relazione con l'esercizio delle loro funzioni previste dal presente articolo. Essi godono inoltre dell'inviolabilità dei documenti e della libertà di movimento fra la sede del Tribunale e il luogo della loro residenza abituale. d) Tali immunità sono concesse alle dette persone esclusivamente nell'interesse della buona amministrazione della giustizia e nella misura necessaria allo svolgimento delle loro funzioni. Il Tribunale può togliere l'immunità allorchè giudichi che tale misura non sia contraria alla buona amministrazione della giustizia. e) Il Tribunale detiene, nei confronti dei consulenti legali e degli avvocati che si presentano dinanzi ad esso, i poteri normalmente riconosciuti in tale campo alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
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