Protocollo›Parte IV
Art. 15
In vigore dal 27 feb 1963
Le spese relative al funzionamento del Tribunale sono iscritte nel bilancio dell'Organizzazione.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il 20 dicembre 1957, nelle lingue francese,
inglese, tedesca, italiana ed olandese, in un unico esemplare che verrà conservato dal Segretario generale dell'Organizzazione europea di cooperazione economica, che ne trasmetterà copia conforme a tutti i firmatari.
Per la Repubblica di Germania:
KARL WERKEMEISTER
Per l'Austria:
HERBERT PRACK
Per il Belgio:
R. OCKRENT
Per la Danimarca:
E. T. BARTELS
Per la Francia:
FRANCOIS VALERY
Per la Grecia:
THEODORE CHRISTIDIS
Per l'Irlanda:
WILLIAM P. FAY
Per l'Islanda:
H. G. ANDERSEN
Per l'Italia:
G. COSMELLI
Per il Lussemburgo:
N. HOMMEL
Per la Norvegia:
JENS BOYESEN
Per i Paesi Bassi:
E. N. VAN KLEFFENS
Per il Portogallo:
JOSÈ CALVET DE MAGALHAES
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
HUGH ELLIS-REES
Per la Svezia:
INGEMAR HAEGGLOEF
Per la Svizzera:
GERARD BAUER
Per la Turchia:
M. TINEY
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Storico versioni
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