Protocollo›Parte IV
Art. 12
In vigore dal 27 feb 1963
a) Il Tribunale può chiedere che un testimonio o un esperto sia
inteso dall'autorità giudiziaria del suo luogo di residenza.
b) La relativa domanda è indirizzata al Governo interessato che ne
investirà l'autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-12