Protocollo›Parte IV
Art. 13
In vigore dal 27 feb 1963
a) Ogni violazione di giuramento commessa da un testimonio o da un esperto dinanzi al Tribunale verrà considerata alla stregua della stessa violazione commessa dinanzi ad una corte, giudicante in materia civile, del Paese nel quale il Tribunale ha tenuto la sua sessione.
b) Se tale violazione è stata commessa durante una audizione di
cui al precedente , dinanzi ad una autorità giudiziaria nazionale, si applicherà la legislazione nazionale del Paese cui appartiene la detta autorità giudiziaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-13