ProtocolloParte IV

Art. 8

In vigore dal 27 feb 1963
a) Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque giudici sono presenti. b) Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei giudici presenti. c) In caso di parità di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-8

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