Protocollo›Parte IV
Art. 8
In vigore dal 27 feb 1963
a) Le deliberazioni del Tribunale sono valide se almeno cinque
giudici sono presenti.
b) Tutte le decisioni del Tribunale sono adottate a maggioranza dei
giudici presenti.
c) In caso di parità di voti, il voto del presidente o di chi lo sostituisce è preponderante.
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