Protocollo›Parte IV
Art. 9
In vigore dal 27 feb 1963
a) L'udienza è pubblica, salvo decisione in contrario, adottata
d'ufficio o su richiesta delle parti.
b) Le deliberazioni del Tribunale sono segrete. Le sue decisioni
debbono essere motivate e citare i nomi dei giudici che hanno deliberato.
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