ProtocolloParte IV

Art. 6

In vigore dal 27 feb 1963
Le norme relative agli onorari dei giudici sono fissati dal Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (denominata qui appresso l'"Organizzazione").
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-p-6

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