Art. 3

In vigore dal 27 feb 1963
Le decisioni del Tribunale previste dall' della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunità europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunità europee. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI PICCIONI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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