ConvenzioneParte I

Art. 1

In vigore dal 27 feb 1963
Convenzione sull'istituzione di un controllo da sicurezza nel campo dell'energia nucleare. (Parigi, 20 dicembre 1957). I Governi della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese del Regno di Grecia, dell'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica italiana, del Gran Ducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, e della Repubblica Turca; Avendo deciso di promuovere lo sviluppo della produzione e degli impieghi dell'energia nucleare nei Paesi membri della Organizzazione Europea di Cooperazione Economica (denominata, qui appresso l'"Organizzazione") a mezzo di una collaborazione tra i detti Paesi e di una armonizzazione dei provvedimenti adottati sul piano nazionale; Considerando che l'azione comune intrapresa a questo scopo in seno all'Organizzazione mira a sviluppare l'industria nucleare europea a fini esclusivamente pacifici e non deve servire a scopi militari; Considerando che nella propria seduta del 18 luglio 1956 il Consiglio dell'Organizzazione (denominato qui appresso il "Consiglio") ha deciso di stabilire a tale scopo un controllo internazionale di sicurezza; Considerando che con una Decisione di pari data, il Consiglio ha, creato, nel quadro dell'Organizzazione, una Agenzia Europea per l'Energia Nucleare (denominata (lui appresso l'"Agenzia") incaricata di proseguire la azione comune iniziata; Hanno convenuto quello segue: a) Il controllo di sicurezza ha per scopo di garantire che: i) il funzionamento delle imprese comuni create da vari Governi o da cittadini di vari Paesi sull'iniziativa o con l'aiuto dell'Agenzia e ii) i materiali, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia o sotto la sua sorveglianza, in virtù di accordi conclusi con i Governi interessati non possano servire a fini militari. b) il controllo di sicurezza potrà estendersi, a domanda delle parti, ad ogni accordo bilaterale o multilaterale, o, a domanda di un Governo, ad ogni attività di competenza di detto Governo nel campo dell'energia nucleare.
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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-1

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