Convenzione›Parte II
Art. 7
In vigore dal 27 feb 1963
Il controllo previsto dalla presente Convenzione è effettuato
dagli organi seguenti che agiscono in seno all'Agenzia:
I) il Comitato di Direzione;
II) un Ufficio di controllo, composto da un rappresentante per
ciascuno dei Governi partecipanti alla presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-01-03;38#art-c-7